Incentivi fiscali Aria Condizionata – Riscaldamento e Condizionamento
Lo Stato offre incentivi fiscali del 50% per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ed allo sfruttamento di energie rinnovabili.
Con l’installazione di un nuovo climatizzatore in pompa di calore è possibile recuperare con gli incentivi fiscali il 50% del costo totale dell’impianto attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei redditi. (prorogato fino a fine anno)
Chi può fruire delle detrazioni – Incentivi fiscali Aria Condizionata – Riscaldamento e Condizionamento:
Tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta a:
– proprietari o nudi proprietari
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie
– locatari o comodatari
– soci di cooperative divise e indivise
– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
– che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture
Cosa fare per fruire della detrazione- Incentivi fiscali Aria Condizionata – Riscaldamento e Condizionamento :
Per fruire della detrazione è sufficiente, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile sui quali si sono stati effettuati i lavori. In secondo luogo è necessario esibire e conservare le fatture comprovanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento a cui deve essere messa come causale: “BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE INVERTER CON POMPA DI CALORE“
>>>ATTENZIONE<<<
Bisogna inviare la comunicazione all’Enea attraverso il portale https://detrazionifiscali.enea.it entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
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Per la Riqualificazione Energetica gli incentivi fiscali sono del 65%
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 458/E del 1/12/2008 ha stabilito che la detrazione è prevista anche qualora la pompa di calore integri l’impianto esistente di riscaldamento e non lo sostituisca. In questo caso l’intervento è agevolabile solo se comporta una riduzione dei consumi di energia primaria, rientrando nei limiti stabiliti dal DM 11/3/2008 e l’indice di risparmio debba essere calcolato in base al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari.
Si ricorda che gli incentivi fiscali del 65% implica la procedura e gli adempimenti necessari tramite comunicazione all’ENEA. Inoltre, oltre a comprendere gli stessi interventi degli anni precedenti, include anche: l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse (inteso non come riqualificazione energetica di edificio, quindi non necessiterà alcuna verifica sugli infissi esistenti).
ENEA, portale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico negli edifici esistenti
Guide Agenzie delle Entrate:
TUTTI GLI SCONTI IN DICHIARAZIONE 2023
– Tratto dalle circolari N.14 N.15 E N.17 DEL 2023 – pdf :
Il Conto Termico 2.0, entrato in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno economico, introdotto in origine con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza energetica
E’ un incentivo in conto capitale destinato ai soggetti che intendono migliorare l’efficienza del proprio edificio o produrre energia termica da fonte rinnovabile, quali sono le pompe di calore.
Non è una detrazione fiscale, pertanto il richiedente percepirà direttamente l’incentivo dal Gestore Servizi Energetici (GSE) con rate annuali da 2 a 5 anni o, se l’importo dell’incentivo è inferiore a 5.000€, in un’unica rata.
L’incentivo è legato alla potenza termica, al COP e alla zona climatica di realizzazione dell’impianto, poichè viene incentivata l’energia rinnovabile prodotta. Leggi D.M.16.02.2016 Allegato al decreto Regole applicative
Link utili:
CT 2.0: NOVITA’ INTRODOTTE
Guida all’utilizzo del’applicazione web Portaltermico
1C – Catalogo caldaie a condensazione
Video you tube:
Incentivi fiscali: TEE Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
I certificati bianchi sono degli incentivi alla realizzazione di interventi e progetti di incremento di efficienza energetica e si concretizzano nella forma di documenti che attestano il risparmio energetico conseguito. Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi e presentare progetti di efficienza energetica i seguenti “soggetti volontari”:
- Società di Servizi Energetici (SSE)
• Società controllate dai distributori obbligati
• Distributori di energia elettrica o gas non soggetti all’obbligo
• Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (“energy manager”) oppure siano certificati ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
IMPORTANTE: Per usufruire delle DETRAZIONI FISCALI il venditore/installatore deve essere un’azienda abilitata (pena la decadenza dell’agevolazione).