Banca Dati F-gas
è stato aperto ufficialmente ed è ora disponibile il portale della Banca Dati F-gas
Il portale Banca Dati F-gas, gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (Banca Dati F-gas), è rivolto ai seguenti soggetti:
– venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita;
– imprese e persone certificate, per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, manutenzione e altre attività svolte sulle apparecchiature contenenti F-gas;
– operatori, per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
__________________________________
Per informazioni, FAQ, documenti ed eventi sull’adempimento, consultare la pagina Banca Dati F-gas sul sito di Ecocamere.
___________________________________
Il tutto fa parte del cosiddetto decreto F-gas, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio di quest’anno ed entrato in vigore il 24 gennaio, attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
La Banca Dati, istituita dal nuovo decreto FGAS, raccoglie e conserva informazioni su vendite di gas fluorurati (e di apparecchiature che li contengono) e su attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature.
Il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunichino alla Banca Dati F-gas le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal 25 luglio 2019.
Sul sito Ecocamere è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti.
Inotre sul sito Ecocamere è possibile verificare la validità di un certificato/attestato per l’acquisto di F-gas
– NON forniamo informazioni telefoniche –
Manuali :
Cosa occorre registrare:
I dati obbligatori da registrare sono:
- Data di vendita, data e numero fattura
- Profilo acquirente / Nazione / CF utente finale
- Tipo apparecchiatura / nr.circuiti / tipo e quantità F-GAS / GWP e ton CO2 eq
- Profilo installatore / dichiarazione utente finale
I dati facoltativi da registrare sono:
- Codice commerciale/codice prodotto/codice EAN / matricola
Quali prodotti vanno registrati? Solo quelli sopra un determinato quantitativo di refrigerante?
Tutte le apparechiature NON eremticamente sigillate contenente F-Gas, a prescindere dal quantitativo di refrigerante, dovranno essere registrate sul portale.
Quando il grossista deve registrare la vendita?
Il grossista è obbligato a registrare la vendita solo quando vende all’utente finale. Nei casi di vendita all’installatore non è tenuto a registrare nulla.
Quando l’installatore deve registrare la vendita?
Se fornisce anche il servizio di installazione non deve registrare la vendita ma solo l’installazione a partire dal 25/9/2019 entro 30 giorni dall’attività. Qualora invece fornisca solo l’apparecchiatura e non l’installazione, dovrà registrare la vendita a decorrere dal 25/7/2019.
Quando il rivenditore deve registrare la vendita?
Poiché il rivenditore solitamente non fornisce DIRETTAMENTE il servizio di installazione, la vendita dovrà essere registrata sempre, qualora il prodotto è venduto all’utente finale.
Occorre registrare anche le vendite “on-line”?
Certamente, le regole soon valide anche per gli e-store, la registrazione è analoga e occorrerà flaggare la spunta di “vendita a distanza”.
Entro quanto tempo occorre effettuare la registrazione?
Non è espresso chiaramente ma dalle informazioni di compilazione dovrebbe essere entro il mese dalla vendita.
Chiunque può accedere al portale F-Gas per la registrazione delle vendite?
Solo le aziende che si sono opportunamente registrate al portale F-GAS in qualità di venditore, possono registrare le vendite. Non devono necessariamente essere qualificate F-GAS.
Quali apparecchiature sono soggette alla registrazione per l’installazione, manutenzione e smantellamento?
Tutte le apparecchiature non ermeticamente sigillate contenente F-Gas sono soggette alla registrazione in fase di installazione. Se l’installazione è effettuata dal venditore, la registrazione della vendita non va effettuata.
Il controllo annuale delle perdite è obbligatorio solo per apparecchiature non ermeticamente sigillate con un contenuto di F-Gas >5tonCO2 eq, (R410A = 2.39kg / R32 = 7.4kg).
Per le apparecchiature ermeticamente sigillate, tale valore viene innalzato a 10 tonCo2eq (R410A = 4.79kg / R32 = 14.8Kg).
L’obbligo di trasmissione dei dati a ISPRA è così stato abolito.
NB: il portale per la regsitrazione delle vendite di apparecchiature e refrigerante è già attivo. Il portale relativo all’installazione / manutenzione non ancora.
Link utili:
Video tutorial ISCRIZIONE VENDITORI
Video tutorial Comunicazione vendita apparecchiature
https://bancadati.fgas.it/#!/home
https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b
Modelli di dichiarazione da utilizzare nella comunicazione delle vendite
Dichiarazione installazione venditore
Dichiarazione installazione acquirente
– NON forniamo informazioni telefoniche –
A partire dal 25 settembre 2019 le imprese certificate possono comunicare gli interventi di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti FGAS. https://interventi.fgas.it
I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato XML, sono:
- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell’operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature. La Banca Dati sarà raggiungibile dal sito https://bancadati.fgas.it.
Da 25 anni progettiamo e installiamo impianti di climatizzazione ad uso civile, commerciale ed industriale in tutto il territorio bresciano.
Siamo la 1° Ditta in Brescia ad avere ottenuto la certificazione F-GAS Aziendale/Personale – FER. AL CLIMATIZZAZIONE di Agnelli Luca è iscritta al Registro nazionale del Ministero dell’Ambiente per l’installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto sera in base alle disposizioni del regolamento (CE) n, 303/2008. Certificazioni Aziendali Fgas fer.
Siamo specializzati nella progettazione, fornitura, installazione e soprattutto assistenza tecnica post-vendita degli impianti di climatizzazione di piccola e media-grande taglia.
Azienda Certificata F-GAS . Installatori qualificati e certificati
Il seguente articolo è stato visto 39973 volte