Il09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto nazionale F-GAS 2019 D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019. Dichiarazione FGAS 2019
Il nuvo D.P.R. introduce alcune novità estendendo il campo di applicazione anche nelle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature fisse di regrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti
Chi è obbligato – Dichiarazione FGAS 2019 –
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse.
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Che cosa comunicare – Dichiarazione FGAS 2019 –
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione);
- anagrafica dell’operatore;
- data e luogo di installazione;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- eventuali osservazioni.
Abrogata Dichiarazione FGAS 2019 con scadenza 31 maggio 2019
ATTENZIONE!: Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade l’obbligo di comunicazione della Dichiarazione FGAS entro il 31 maggio di ogni anno.
In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, di cui sopra, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni.
Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato.
Ricordiamo l’obbligo della tenuta dei Registri (art. 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014) Banca dati (art. 16 del D.P.R. n. 146/2018), come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione europea: gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite, (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente) devono conservare registri delle apparecchiature per 5 anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell’Autorità nazionale competente o della Commissione europea. In caso di apparecchiature etichettate come “apparecchiature ermeticamente sigillate”, i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente.
A decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018. A tal proposito si fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.”
Nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter all’interno dello Schema di accreditamento imprese.
__________________________________________________________________________________________
A garanzia del lavoro svolto a regola d’arte e a testimonianza della qualità del servizio la ns. IMPRESA/PERSONALE possiedono:
- Iscrizione Albo Imprese Artigiane Camera commercio di Brescia
- Iscrizione REA Camera Commercio di Brescia
- Abilitazione per gli impianti D.M.37/2008 Albo Artigiani Camera Commercio Brescia, Licenza Lettere: C-D-E
- Certificato di conformità di prodotto FGAS. AL di Agnelli Luca può operare: installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore Regolamento (CE) N.303/2008 NEXOS SRL
- Certificato ICIM -CFP
- Qualifica FER Fonti di Energia Rinnovabili a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 del D.lgs n. 28/2011
- IA Installatore Accreditato Mitsubishi Electric
__________________________________________________________________________________
Il seguente articolo è stato visto 21976 volte