Il DPR n°43 del 27 gennaio 2012 ha reso applicabile nel nostro paese il Regolamento europeo (CE) n°842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra, rendendo obbligatoria la certificazione del personale e delle imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenti gas fluorurati a effetto serra (303/2008).
Per effetto di questo regolamento il personale e le imprese non certificate non possono più operare su apparecchiature contenti gas fluorurati, sia per effettuarne l’installazione che per attività di controllo e manutenzione.
La violazione di questo divieto comporta sanzioni, sia amministrative che pecuniarie, come disciplinato dal Decreto legislativo n°26 del 5 marzo 2013.
Il nuovo Regolamento (UE) n° 517 del 16 aprile 2014, che abrogherà il precedente 842/2006 a partire dal 1° gennaio 2015, prevede inoltre che i gas fluorurati possano essere venduti / acquistati solo da imprese in possesso di certificazione o da imprese che impieghino personale certificato, istituendo l’obbligo da parte delle aziende fornitrici di tenere un apposito registro nel quale tracciare gli acquisti e gli acquirenti di gas fluorurati.
La certificazione, oltre ad essere un adempimento obbligatorio, è uno strumento fondamentale e indispensabile per svolgere l’installazione, manutenzione, assistenza a macchine di climatizzazione contenenti gas fluoruranti.
*RACHP (Refrigerazione, Condizionamento e pompe di calore HP)
La ns. azienda ALCLIMATIZZAZIONE oltre ai regolari requisiti professionali della Camera di Commercio di Brescia e la certificazione F-GAS è Iscritta al Registro nazionale del Ministero dell’Ambiente per l’installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto sera in base alle disposizioni del regolamento (CE) n, 303/2008.
Il problema è di per sé molto complesso, pertanto informatevi prima di affidare il Vs. impianto ad aziende e persone non certificate f-gas!
Vedi sanzioni previste dal Decreto legge n° 26 del 5 Marzo 2013 per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n°842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra a carico dell’operatore (Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono Fgas) —> DLgs5_marzo_2013_n26
*OPERATORE: utente, proprietario, Terzo responsabile
vedi –> Regolamentazione F-gas –
Attenzione a chi opera senza i requisiti F-GAS .
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