Facciamo un po’ di chiarezza sul bonus 65% climatizzatori.

Nel web viene sempre più pubblicizzata la sostituzione del climatizzatore con l’incentivo della detrazione del 65%, questo è quanto si trova:

” Detrazione del 65% per coloro che acquisteranno un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore”

La notizia è incompleta e fuorviante.

La notizia è incompleta e fuorviante.  Purtroppo ci sono installatori e rivenditori che la sponsorizzano per attrarre clienti, che in buona fede ed allettati dall’incentivo procedono all’acquisto beneficiando della detrazione 65% non avendone diritto, rischiando così sanzioni fiscali, poichè:

” Solo nel caso d’installazione di condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza che sostituiscono integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente si può avere diritto alla detrazione del Bonus per climatizzatori inerente al risparmio energetico 65%

Tale detrazione vale per abitazioni private, aziende, uffici e negozi ( detrazioni IRPEF o IRES)”

ATTENZIONE!!

DETRAZIONI FISCALI PER I CLIMATIZZATORI

Esempi pratici:

  1. Sostituzione del climatizzatore come unica fonte primaria di climatizzazione invernale, con un nuovo climatizzatore avente COP≥3.70–> Bonus Risparmio Energetico 65%
  2. Sostituzione del vecchio climatizzatore, con uno di classe energetica ≥ A+, utilizzando come fonte primaria di climatizzazione invernale un altro generatore di calore. (teleriscaldamento, caldaia, ecc….) –>   beneficio fiscale del Bonus per ristrutturazione edilizia 50%
  3. Nuovo impianto di un climatizzatore classe ≥ A+ —-> Bonus per ristrutturazione edilizia 50%

Consiglio!

  • a fronte della complessità, per l’accesso agli incentivi, è raccomandabile farsi seguire nella richiesta delle detrazioni da professionisti e consulenti del settore.
  • Verificare che l’Azienda ed il Personale a cui affidati i lavori di climatizzazione siano in possesso delle certificazioni camerali, Fgas e Fer
Faq Ecobons

FAQ Ecobonus

Il seguente articolo è stato visto 31966 volte