Mancanto invio comunicazione ENEA

In caso di mancato invio comunicazione ENEA entro 90gg, che fare ?

Come si può rimediare al mancato invio comunicazione ENEA per Ristrutturazione Edilizia – Bonus Casa?

Si incorre a sanzioni?

Si perde il diritto del recupero fiscale?

Vediamo in 3 punti le risposte ricevute dall’Agenzia delle Entrate negli anni: 2019 – 2022 – 2023

1°)  Ecco la risposta che abbiamo ricevuto via mail dall’ENEA in data 24 ottobre 2019 :

MAIL INFO@ALCLIMATIZZAZIONE.IT

-Messaggio originale-

From: gdl.ristrutturazioni

Sent: Thursday, October 24, 2019 12:37 PM

To: AL Climatizzazione

Subject: Re: Mancato invio COMUNICAZIONE per l’anno 2019

Gent. Utente,

sulle questioni fiscali è competente a rispondere l’Agenzia delle  Entrate.

Nell’ambito delle detrazioni per “Ristrutturazione edilizia” (“Bonus casa“, articolo 16 bis del D.P.R. 917 del 1986), per la trasmissione  in ritardo non sono previste, a oggi, sanzioni e non si perde il diritto alle detrazioni, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46/E del 18 aprile scorso (http://www.acs.enea.it/doc/RISOLUZIONE_46.pdf).
Resta fermo che la trasmissione dei dati all’ENEA è un obbligo di legge, introdotto dalla legge di bilancio 2018 e confermato anche per il 2019.

Si consiglia, pertanto, di trasmettere comunque i dati all’ENEA, anche  se in ritardo.

La sanzione amministrativa di 250,00 € (remissione in bonis*) per  mancato o tardato invio della comunicazione ad ENEA riguarda esclusivamente gli interventi di “Riqualificazione energetica” (Ecobonus – 65%).

Per quanto riguarda la detrazione fiscale, si ricorda che per l’Agenzia delle Entrate vale il principio di cassa, ossia si dichiarano le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le stesse sono state sostenute.

Per l’ENEA, invece, vale unicamente la data di “fine lavori”, ai fini  della trasmissione dei dati entro 90 giorni da questa data.

Come specificato nella FAQ 4.A sul “bonus casa” (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Bonus_Casa.pdf), per data di fine dei lavori s’intende, a seconda dei casi, la data della dichiarazione di fine dei lavori redatta dal direttore dei lavori, oppure la data del collaudo o del collaudo parziale, oppure ancora la data della dichiarazione di conformità.

Cordiali saluti

ENEA – Task force Detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica
Via Anguillarese 301 – 00123 Roma
http://www.acs.enea.it

Le risposte, basate sull’esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro,  hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.”

_________________________

(NON forniamo informazioni telefoniche, per chiarimenti rivolgetevi al Vs. installatore o ENEA. L’articolo è a solo titolo informativo)

modello_f24_elide_editabile

Codice tributo versamento sanzione REMISSIONE IN BONIS pari a Euro 250,00:

8114” – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS

Si ricorda che a partire dall’11 Giugno 2018 il pagamento è consentito unicamente con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE),

 ____________________

2°)   21/11/2022  – in contrasto con quanto ENEA ed ADE hanno divulgato negli anni, allego questo articolo riferito alla detrazione per il RISPARMIO ENERGETICO ECOBONUS 65%:

“La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato invio della comunicazione ENEA comporta la perdita al diritto dell’Ecobonus”

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza 34151/2022 (clicca qui per scaricarla) si è espressa in merito al collegamento tra la fruizione delle detrazioni fiscali derivanti dall’Ecobonus e l’invio della comunicazione ENEA relativa all’intervento che le ha generate.

La fattispecie origina da un intervento di installazione di pannelli fotovoltaici che ha generato Ecobonus 65%. In relazione a esso il contribuente ha tardivamente trasmesso la comunicazione in merito al risparmio energetico conseguito a ENEA e, per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate gli ha negato il diritto all’incentivo. Il privato si è opposto alla decisione dell’Agenzia e ciò ha dato il via a un iter di ricorsi e contro-ricorsi che hanno coinvolto la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale, fino ad arrivare alla Cassazione. Le diverse sentenze si sono tra loro contraddette più volte, ma quella della Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda stabilendo che la posizione corretta fosse quella dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la suprema corte ha evidenziato come, secondo il DM 19/02/2007, l’invio della comunicazione ENEA nei tempi previsti rientri tra gli adempimenti obbligatori per l’ottenimento dell’incentivo e, quindi, che il mancato o il tardivo invio costituisca causa ostativa alla concessione dell’Ecobonus.

Tale indicazione cozza con quanto stabilito a riguardo dalla stessa ENEA nella FAQ 6E del 2019 (clicca qui per scaricarla), in cui l’Ente, richiamando la Legge 44/2012, stabiliva che il mancato invio della pratica ENEA determinasse una sanzione, ma non la perdita dell’incentivo.

Una disciplina specifica è invece dedicata al Bonus Ristrutturazione 50%, per cui l’obbligo dell’invio della pratica ENEA è obbligatorio dal 2018. In merito, l’Agenzia delle Entrate, ha ribadito in più sedi (risoluzioni, circolari, etc.) che il mancato invio della comunicazione ENEA non comporta la perdita dell’incentivo. Sempre in relazione a quest’ultimo strumento di incentivo, si precisa comunque che per alcune tipologie di intervento la pratica ENEA è tutt’ora non richiesta. Classico esempio in materia è dato dalla sostituzione di persiane e tapparelle, per cui la FAQ 4E ENEA-MiSE (clicca qui) ha stabilito la non necessità di redigere la pratica ENEA.

Fonte: Cassazione: senza comunicazione ENEA perdita del diritto all’Ecobonus – (anfit.it)

NOVITA' BONUS FISCALI

3°)  27 gennaio 2023    Nuova circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate

L’argomento “omessa comunicazione ad Enea” è stato oggetto di approfondimento nella nuova circolare n. 2/E in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure di tregua fiscale contenute nella Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

Rientra anche quella destinata all’ENEA tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In conclusione, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

Quindi NON c’è sanatoria per la tardiva ed omessa comunicazione ENEA – ECOBONUS

Mentre per ENEA – BONUSCASA la stessa circolare n. 2, sottolinea come, diversamente è previsto per le comunicazioni Enea gli interventi “bonus casa” caratterizzati da risparmio energetico (non “ecobonus”), le quali non costituiscono un adempimento sostanziale come chiarito dalla Risoluzione n. 46/E/2019 e quindi, anche se omesse, non fanno perdere il diritto alla detrazione.

Per maggiori informazione potete contattare un operatore dell’Agenzia Entrate ai seguenti numeri:
  1. 800.90.96.96 (da telefono fisso)
  2. 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero- servizio in lingua italiana)
  3. 800.89.41.41 (da telefono fisso) – Assistenza fornita dal Centro Operativo di Pescara

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Link utili:

Comunicazione ENEA 2018 – Detrazione Fiscali Ristrutturazioni Edilizie

Mancato invio comunicazione ENEA 2018 – Che fare? Risoluzione N.46/E

Comunicazione ENEA 2019

Modifica e annullamento pratica ENEA inviata

FAQ_Ecobonus

faq_informatiche

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