In caso di mancato invio comunicazione ENEA entro 90gg, che fare ?
Come si può rimediare al mancato invio comunicazione ENEA per Ristrutturazione Edilizia – Bonus Casa?
Si incorre a sanzioni?
Si perde il diritto del recupero fiscale?
Vediamo in 3 punti le risposte ricevute dall’Agenzia delle Entrate negli anni: 2019 – 2022 – 2023
1°) Ecco la risposta che abbiamo ricevuto via mail dall’ENEA in data 24 ottobre 2019 :
-Messaggio originale-
From: gdl.ristrutturazioni
Sent: Thursday, October 24, 2019 12:37 PM
To: AL Climatizzazione
Subject: Re: Mancato invio COMUNICAZIONE per l’anno 2019
Gent. Utente,
sulle questioni fiscali è competente a rispondere l’Agenzia delle Entrate.
Nell’ambito delle detrazioni per “Ristrutturazione edilizia” (“Bonus casa“, articolo 16 bis del D.P.R. 917 del 1986), per la trasmissione in ritardo non sono previste, a oggi, sanzioni e non si perde il diritto alle detrazioni, secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46/E del 18 aprile scorso (http://www.acs.enea.it/doc/RISOLUZIONE_46.pdf).
Resta fermo che la trasmissione dei dati all’ENEA è un obbligo di legge, introdotto dalla legge di bilancio 2018 e confermato anche per il 2019.
Si consiglia, pertanto, di trasmettere comunque i dati all’ENEA, anche se in ritardo.
La sanzione amministrativa di 250,00 € (remissione in bonis*) per mancato o tardato invio della comunicazione ad ENEA riguarda esclusivamente gli interventi di “Riqualificazione energetica” (Ecobonus – 65%).
Per quanto riguarda la detrazione fiscale, si ricorda che per l’Agenzia delle Entrate vale il principio di cassa, ossia si dichiarano le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le stesse sono state sostenute.
Per l’ENEA, invece, vale unicamente la data di “fine lavori”, ai fini della trasmissione dei dati entro 90 giorni da questa data.
Come specificato nella FAQ 4.A sul “bonus casa” (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Bonus_Casa.pdf), per data di fine dei lavori s’intende, a seconda dei casi, la data della dichiarazione di fine dei lavori redatta dal direttore dei lavori, oppure la data del collaudo o del collaudo parziale, oppure ancora la data della dichiarazione di conformità.
Cordiali saluti
ENEA – Task force Detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica
Via Anguillarese 301 – 00123 Roma
http://www.acs.enea.it
Le risposte, basate sull’esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.”
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(NON forniamo informazioni telefoniche, per chiarimenti rivolgetevi al Vs. installatore o ENEA. L’articolo è a solo titolo informativo)
Codice tributo versamento sanzione REMISSIONE IN BONIS pari a Euro 250,00:
“8114” – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS
Si ricorda che a partire dall’11 Giugno 2018 il pagamento è consentito unicamente con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE),
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3°) 27 gennaio 2023 Nuova circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate
L’argomento “omessa comunicazione ad Enea” è stato oggetto di approfondimento nella nuova circolare n. 2/E in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure di tregua fiscale contenute nella Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.
Rientra anche quella destinata all’ENEA tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
In conclusione, la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
Quindi NON c’è sanatoria per la tardiva ed omessa comunicazione ENEA – ECOBONUS
Mentre per ENEA – BONUSCASA la stessa circolare n. 2, sottolinea come, diversamente è previsto per le comunicazioni Enea gli interventi “bonus casa” caratterizzati da risparmio energetico (non “ecobonus”), le quali non costituiscono un adempimento sostanziale come chiarito dalla Risoluzione n. 46/E/2019 e quindi, anche se omesse, non fanno perdere il diritto alla detrazione.
- 800.90.96.96 (da telefono fisso)
- 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 (da estero- servizio in lingua italiana)
- 800.89.41.41 (da telefono fisso) – Assistenza fornita dal Centro Operativo di Pescara
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Link utili:
Comunicazione ENEA 2018 – Detrazione Fiscali Ristrutturazioni Edilizie
Mancato invio comunicazione ENEA 2018 – Che fare? Risoluzione N.46/E
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