REGIONE LOMBARDIA DELIBERA N. 3965 31 LUGLIO 2015

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Il provvedimento introduce importanti novità in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore e di formazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili e chiarisce alcune modalità operative per la corretta registrazione della documentazione nel catasto Curit. Il dispositivo sostituisce la DGR 1118 del 20/12/2013.
I principali contenuti del provvedimento:

Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore.
contabilizzazione
La scadenza dell’obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti gli impianti termici centralizzati è stata posticipata dalla L.R 20/2015 al 31 dicembre 2016, allineandosi a quanto previsto a livello nazionale dall’art.9 del d.lgs. 102/2014.

Oltre ai casi di impossibilità tecnica, l’esenzione dall’obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è prevista anche quando l’installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, in conformità alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459 (basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell’intervento).

Come previsto dall’art. 9 del d.lgs.102/2014, l’applicazione del nuovo sistema di ripartizione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua calda sanitaria, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200, può decorrere dalla seconda stagione termica successiva a quella di installazione. Questo significa che il termine ultimo per mantenere il vecchio sistema è il 31 luglio 2018.

Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile.

Sono abilitati all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.

Coloro che invece conseguono l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 37/2008 dal 4 agosto 2013, per ottenere l’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti alimentati da fonte rinnovabile, devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore.

Requisiti degli impianti termici. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Dal 1° gennaio 2016 l’installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizioni del Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015Disposizioni in merito alla Disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015”.

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICIFino al 31 dicembre 2015 valgono i valori minimi di efficienza globale media stagionale previsti dalle presenti disposizioni, nonché quanto previsto al punto 6 della dgr 8745/2008.

Tali prescrizioni possono essere mantenute, anche oltre il 31.12.2015, come limite di riferimento per l’installazione o la ristrutturazione di impianti termici, qualora gli stessi siano inclusi nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della l. 10/91 o di cui all’allegato B della dgr 8745/2008, presentata entro la suddetta data.targa
Targatura

E’ vietato applicare una nuova Targa ad impianti già targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo all’Autorità competente per territorio o ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.

Controllo – MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI – verifica dell’efficienza

Gli impianti, composti da generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di più manutentori in funzione della singola tecnologia. La funzionalità sul catasto sarà disponibile nei prossimi mesi.

In questo caso, ogni manutentore deve:

  • riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico;
  • aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza;
  • effettuare la registrazione delle informazioni nel catasto CURIT.

Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull’impianto è tenuto:

  • alla targatura dell’impianto, ove non si sia già provveduto;
  • alla compilazione del Libretto di Impianto per gli elementi comuni, indicando tutti i generatori che lo costituiscono;
  • alla registrazione nel catasto CURIT della Targa e del Libretto di Impianto;
  • al pagamento dei contributi previsti nel caso si sia intervenuto su un generatore alimentato a combustibile fossile.
1.Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale,inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.
2.Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di  0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
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3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente dispositivo:

– gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
– gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 
– gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere  la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
– le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
In relazione alle suddette tipologie di impianti, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti dirigenziali al solo fine di rilevarne la dimensione quantitativa nell’ambito del sistema energetico regionale.
4. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, descritti alla lettera mm) delle definizioni di cui al punto 4,quali ad esempiogli impianti non  collegati  alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
E’ comunque necessario che il Responsabile dell’impianto indichi sul libretto di impianto chel’impianto stesso è  stato disattivato.
5. In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall’impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ”Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”e da eventuali atti di recepimento di Regione Lombardia

8 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
2. Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria non deve essere minore di 26°C
– 2°C di tolleranza per tuttigli edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364ESERCIZIO, ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE, ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI REGIONE LOMBARDIA N.3965 31LUGLIO2015
7. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti,relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
8. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

9 . La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.ESERCIZIO, CON

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Ns. Zona operativa: Brescia Concesio Bovezzo Collebeato San Vigilio Nave Caino Gussago Cellatica Sarezzo Gardone VT Lumezzane Castel Mella Castegnato Roncadelle  Rezzato Ospitaletto Rovato  Ome Rodengo Saiano Passirano Iseo e in tutti gli altri comuni della PROVINCIA di BRESCIA

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