Dichiarazione F-Gas da inviare all’ISPRA entro il 31 maggio 2018
Entro il 31 maggio di ogni anno è necessario compilare la dichiarazione F-GAS ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012 ed inviarla all’ISPRA.
LINK per effettuare la dichiarazione on line: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg (da nuova normativa bisogna calcolare il GWP corrispondente al refrigerante*) o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:
– refrigerazione;
– condizionamento dell’aria;
– pompe di calore;
– sistemi di protezione antincendio.
I dati da inserire on line collegandosi alla pagina http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas sono i seguenti:
– dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione,
– numero e tipologia di apparecchiature presenti,
– informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento.
La Dichiarazione F-GAS va presentata anche nel caso in cui l’impianto nel corso dell’anno precedente non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.
ATTENZIONE!!! (vedi istruzioni per la compilazione ISPRA)
L’R22 non è presente nell’elenco perché le apparecchiature che contengono tale gas non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 16 del DPR 43/2012. Se invece l’impianto con R22 (purché con carica maggiore di o uguale a 3 kg) e nel corso dell’anno di riferimento ha subito un intervento con sostituzione della carica di R22 con un gas fluorurato presente nella lista, allora l’Utente deve compilare la Dichiarazione, indicando nel campo “Carica di refrigerante” l’equivalente di quanto riporterà nel campo “Quantità aggiunta”. L’Utente può utilizzare il campo Note per spiegare che trattasi di un’apparecchiatura con R22 con carica che si sta (progressivamente) sostituendo con altra sostanza.
L’obbligo di compilazione della Dichiarazione F-GAS, che deve essere fatta ogni anno, secondo la normativa di riferimento, spetta al proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto. Se il proprietario ha però delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima.
Il proprietario può anche affidare a Terzi (“persona di riferimento”) la compilazione della dichiarazione; anche in questo caso è necessaria una delega scritta.
MANUTENZIONI PERIODICHE. Inoltre, per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto devono essere eseguite da personale delle manutenzioni periodiche. Le scadenze previste sono le seguenti:
almeno una volta all’anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas; (calcolare il GWP)
almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti 30 o più kg di F-gas; (calcolare il GWP)
almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas. (calcolare il GWP)
A partire dal 2014 tutti i dati di cui sopra devono essere comunicati annualmente al Ministero per il tramite dell’ISPRA.
Le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che: non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente; trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta; utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Dichiarazione F-GAS dovrà riportare i dati contenuti nel relativo registro.
Attuazione del nuovo regolamento europeo 517/2014 sui gas fluorati a partire dal 01/01/2015 Dichiarazione F-GAS
E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (L.150 del 20 maggio 2014) il regolamento n.517/2014 che ridefinisce il quadro normativo sui gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica dal 1 gennaio 2015.
Il “vecchio” regolamento 842/2006 è abrogato dal 1° gennaio 2015, mentre i regolamenti attuativi n.1493/2007 n.1494/2007 n.1497/2007 n.1516/2007 e dal n.303 al n.308/2008 restano in vigore e continuano ad essere applicati almeno fino a nuove disposizioni.
Le principali novità per installatori e manutentori di apparecchiature contenenti gas fluorurati sono le seguenti
Controlli delle perdite
Restrizioni all’immissione in commercio
Tenuta dei registri
Collegamenti utili Dichiarazione F-GAS
Regolamentazione F-gas – Controllo delle perdite gas fluorurati ad effetto serra – Climatizzatori Pompe di calore – Dichiarazione F-GAS
Per un’informazione completa sull’attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un’informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell’art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell’Ambiente:
Sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:Rapporto_237_16-1
Gas Fluorurati – Registro nazionale
Secondo una recente statistica (novembre2014) redatta proprio dal CNA, su 44.000 imprese che avevano richiesto il certificato provvisorio fgas , solo 8.500 lo hanno convertito in definitivo,ovvero, meno del 20% del totale, mentre, per quel che riguarda il personale certificato f-gas, su 65.000 provvisori solo 41.000 sono state le persone certificate in via definitiva.
La ns. Ditta è stata la 1° in Brescia a conseguire la certificazione F-gas Aziendale/Personale. Certificazione FER
Il problema è di per sé molto complesso, pertanto informatevi prima di affidare il Vs. impianto ad aziende e persone non certificate f-gas!
AL Climatizzazione di Agnelli Luca è azienda certificata su fgas.it n.IR002231
è tra le prime imprese italiane (N.1 in Brescia) ad aver ottenuto la certificazione FGAS,
è in possesso del patentino FGAS ed usa attrezzature certificate ai sensi delle normative vigenti e certificazione FER (Fonti Energie Rinnovabili)
Siamo a Vs. disposizione per le attività di manutenzione, riparazione e controllo perdite sui vostri impianti. Zona operativa: BRESCIA e Provincia
Per la compilazione della Dichiarazione sono disponibili i seguenti documenti:
istruzioni per la registrazione
istruzioni per la compilazione
istruzioni per il caricamento massivo
A supporto della compilazione è inoltre disponibile l’elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti.
Tutte le info sono reperibili qui: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
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* Nonostante il nuovo Regolamento UE n.517/2014, che ha introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, sia in vigore, l’ ISPRA non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Pertanto il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra. Per la dichiarazione F-Gas da inviare entro il 31 maggio 2018 NON dovrà essere quindi applicata la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
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NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE F-GAS RELATIVA ALLE INFORMAZIONI DEL 2018 (TERMINE DI COMUNICAZIONE 31 MAGGIO 2019) NON DOVRÀ ESSERE TRASMESSA.
IMPORTANTE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata dovrà comunicare, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
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