Il Regolamento (EC) No 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra mira a ridurre le emissioni di questi gas attraverso una pluralità di misure: norme relative al contenimento, all’uso, al recupero, distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, condizioni riguardanti la collocazione sul mercato di certi tipi di prodotti o di dispositivi che contengono o si basano sui gas fluorurati ad effettoserra (divieti), usi specifici di questi gas (divieto di manutenzione con alcuni gas), limiti quantitativi di collocazione sul mercato degli HFC (eliminazione). Regolamentazione F-gas – Gas fluorurati ad effetto serra
Il paragrafo 1 dell’articolo 4 relativo a «Controlli delle perdite» sancisce:
« Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra con valore ≥ 5 tonnellate di CO2 equivalente provvedono affinché queste siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite»
«Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra < 10 tonnellate di CO2 equivalente non sono soggetti ai controlli delle perdite purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate»
Il paragrafo 2 definisce applicabilità del paragrafo 1 a impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
I controlli di perdite sono basati sulle tonnellate di CO2 equivalente dei gas fluorurati ad effetto serra. Il nuovo Regolamento sostituisce le soglie es. :
3 kg—> 5 tonnellate di CO2-eq
Come calcolare il GWP (Ton-equiv di CO2)?
Si moltiplica la quantità di refrigerante in tonnellate (Kg/1000) per il GWP
3 Kg di R410 (GWP 2088) (3/1000) x 2088 = 0,003 x 2088= 6,26 Ton-equiv di CO2
3 Kg di R32 (GWP 675) (3/1000) x 675 = 0,003 x 675= 2,025 Ton-equiv di CO2 *
Come calcolare Kg di refrigerante corrispondenti a 5 Ton-equiv CO2
Si divide i kg equivalenti (Ton-equiv x1000) per il GWP R410 (GWP 2088): (5×1000)/2088 = 5000/2088= 2,39 Kg
Questo significa che il limite della carica, con cui vengono applicati i controlli delle perdite, dipenderà dal GWP del refrigerante contenuto nel dispositivo.
Tabella conversione della CO2_equivalente in peso con la soglia dei gas fluorurati ad effetto serra più usati:
* Nonostante il nuovo Regolamento UE n.517/2014, che ha introdotto la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti, sia in vigore, l’ ISPRA non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas.
Pertanto il valore soglia resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra:
Per la dichiarazione F-Gas da inviare entro il 31 maggio 2018 NON dovrà essere quindi applicata la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
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La frequenza dei controlli di perdita rimangono basati sulla stessa frequenza prevista dalla Regolamentazione (EC) 842/2006.
A= ≥ 500 Ton-equiv di CO2 B=≥50 e <500 Ton-equiv di CO2 C=≥5 e <50 Ton-equiv di CO2
Il diagramma di flusso schematizza il processo che gli utenti dovrebbero compiere:
Attenzione!! Le ditte che operano sugli impianti RACHP* devono essere in possesso dei requisiti tecnici e delle certificazioni F- Gas “Impresa” – “Persona Fisica” a seconda del tipo di intervento, vedi:
*Rachp (Refrigerazione, Condizionamento e pompe di calore HP)
Dal 1 Gennaio 2015 NON è più possibile riparare o ricaricare i climatizzatori ad R22 leggi —> 1°gennaio2015 STOP definitivo R22
OBBLIGHI DELL’OPERATORE* DELL’APPARECCHIO: Regolamentazione F-gas
– Accertarsi che installazione/manutenzioni siano effettuate da personale e aziende certificate
– In seguito a rilascio del Registro dell’apparecchiatura effettuare registrazione impianto sul sito ISPRA
– Far eseguire controllo delle perdite con frequenza stabilita da normativa in base a quantità di HFC nell’impianto (vedi tabella)
– In caso di individuazione di perdite e successiva riparazione far eseguire nuovi controlli entro 1 mese dalla data della riparazione
– Entro il 31 Maggio di ogni anno registrare sul sito ISPRA le manutenzioni effettuate nell’anno precedente
ATTENZIONE: i dati devono essere trasmessi anche se non ci fossero state movimentazioni (ricarica o recupero di gas), ma si sia svolta solo l’ordinaria attività di controllo delle perdite, con la frequenza necessaria prevista dalla normativa di riferimento, in base al quantitativo e alla tipologia di gas presente nell’impianto. In tal caso l’operatore dovrà dichiarare una movimentazione di gas pari a 0 Kg, per operazione di manutenzione.
*Operatore: Proprietario/Utilizzatore/Terzo Responsabile di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono Fgas
Tenuta dei registri: Regolamentazione F-gas
Il paragrafo 1 dell’articolo 6 relativo alla «Tenuta dei registri» afferma: «Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4 paragrafo 1 istituiscono e tengono per ciascuna di tali apparecchiature registri in cui sono specificate:
a)Quantità e tipologia gas fluorurati a effetto serra
b)Quantità gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante installazione, manutenzione e assistenza a causa di perdite
c)Se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate (specificando nome e indirizzo impianto riciclaggio/rigenerazione e numero del certificato)
d)Quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati
e)Identità impresa e numero certificato che ha effettuato installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento apparecchiature
f)Date e risultati controlli effettuati
g)Nel caso di smantellamento le misure adottate per recuperare/smaltire i gas fluorurati a effetto serra»
SANZIONI: Regolamentazione F-gas
Decreto legge n° 26 del 5 Marzo 2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n°842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Regolamentazione F-gas – www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.
Le fonti: www.associazioneatf.org e www.area-eur.be
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